Articolo 1 – Commercio dell’oro.L’oro da investimento, nella storia repubblicana del nostro paese, è stato disciplinato da una legge nazionale, la legge n. 7 del gennaio del 2000,
in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.(
Legge https://www.parlamento.it/parlam/leggi/00007l.htm)
La suddetta legge abolisce il monopolio dell’oro da parte dell’Ufficio italiano dei cambi e consente ai
residenti in Italia di acquistare e detenere:
Queste sono infatti le caratteristiche dei lingotti e delle monete per essere definiti oro da investimento.
Il Parlamento italiano ha approvato questa legge dopo la sollecitazione da parte dell’Unione Europea di attuare la direttiva: un obbligo.
L’oro fisico rientrante nella normativa oro italiana con la legge n°7/2000 non è soggetto, nella fase d’acquisto, ad imposte.
La compravendita di oro fisico da investimento è esente da IVA. (“Operazioni esenti dall’imposta” – Art.10, comma 1, n.11 del DPR 633/1972).
L’esenzione dell’Iva è prevista dalla normativa oro se risparmiatori ed investitori acquistano tramite “Operatori Professionale in Oro” (come la Numismatica Ranieri S.r.l.) autorizzati ed iscritti in un apposito Albo redatto, e controllato, da Banca D’Italia.
I requisiti per ottenere l’autorizzazione sono:
- Essere una società di capitali in forma di S.r.L o S.p.A
- Avere capitale sociale interamente versato.
- I soci devono avere i requisiti di onorabilità necessari allo svolgimento dell’attività.
Consigliamo infatti di non acquistare oro da investimento da persone fisiche o persone giuridiche non iscritte all’albo
Articolo 3 – Disposizioni fiscali in materia di compravendita e possesso di oro da investimento.Non essendo considerabile come un ricavo, data l’assenza di esercizio di attività d’impresa, e non essendo rappresentato da titoli o certificati gestiti in regime fiscale amministrato o gestito da Intermediari finanziari gli oneri dichiarativi incombono unicamente sul contribuente.
La legge italiana stabilisce che la tassazione sull’oro da investimento debba essere esente da IVA.
Non è prevista alcuna imposta per la detenzione di oro fisico da investimento e non è richiesto ai privati dichiarazioni sul quantitativo in possesso nè sulla gestione.C’è chi domanda se i lingotti d’oro o le monete in oro da investimento vanno dichiarati.
Il possesso di oro non è tassato, ma
tutti gli operatori professionali in oro sono tenuti dichiarate all’
UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) entro la fine del mese successivo tutte le compravendite di oro con un
valore pari o superiore ai 12.500€.
Per quanto riguarda il semplice possesso, il privato cittadino che acquista, non è tenuto a fare nulla.
Ci sono tasse supplementari?
Una volta acquistato l’oro da un rivenditore, lecitamente autorizzato dall’Ufficio Italiano Cambi, questo non è sottoposto a nessun tipo di tassazione qualora non decida di vendere il bene acquistato come ben evidenziato dall’articolo 3 della legge.
Tassazione sull’oro da investimento: il ruolo della fattura dal 1 Gennaio 2024.La vendita di oro da parte di persona fisica può comportare il conseguimento di un reddito imponibile laddove si verifichi una plusvalenza (“capital gain”) in base alla lettera c-ter, articolo 67, Tuir.
Le plusvalenze in questione sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il costo o il valore di acquisto dell’oro ceduto.
L’imposta arriva nel caso in cui il privato rivendesse l’oro ottenendo una plusvalenza: qualora venga ottenuta una minusvalenza non è prevista nessuna tassazione.Per plusvalenza si intende un
guadagno dovuto dal maggior valore di vendita rispetto al valore di acquisto.
Dal 1 Gennaio 2024,
al momento della vendita la fattura di acquisto assume un ruolo fondamentale in quanto testimonia il prezzo di acquisto ed è quindi fondamentale per determinare l’importo della plusvalenza.
Nel caso in cui il possessore di oro al momento della rivendita
non sia in possesso della fattura il fisco presuppone che ci sia stata una plusvalenza del 26% quindi si dovrà applicare in qualsiasi caso la tassa del
26% sul totale corrisposto per la vendita.
Un semplice esempio, di seguito riportato, permette di meglio comprendere la fiscalità delle plusvalenze generate da oro fisico da investimento.
CRITERIO GENERALE ANTE 1 GENNAIO 2024Criterio con comprovata documentazione del costo di acquistoA) Costo di acquisto documentato € 35.000
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile = B)-A) € 15.000
Imposta dovuta 26% di C) € 3.900
Criterio in assenza di documentazione del costo di acquistoA) Costo di acquisto documentato n.d.
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile 25% di B) € 12.500
Imposta dovuta 26% di C) € 3.250
Aggiornamento legge di Bilancio del 1 Gennaio 2024Quanto detto nel paragrafo precedente è stato modificato con l’ultima legge di bilancio presentata il 1 Gennaio 2024 (
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 Rif. Articolo 92 a-c).
Con l’entrata in vigore del provvedimento, infatti,
per tutte le vendite di oro da investimento di cui non si possiede la documentazione che ne dichiari il valore iniziale è prevista una tassazione al 26% sul totale ricavato.
Questo ha provocato un cambiamento solo nelle vendite senza fattura di acquisto.
CRITERIO GENERALE ODIERNO POST 1 GENNAIO 2024Criterio con comprovata documentazione del costo di acquistoA) Costo di acquisto documentato € 35.000
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile = B)-A) € 15.000
Imposta dovuta 26% di C) € 3.900
Criterio in assenza di documentazione del costo di acquistoA) Costo di acquisto documentato n.d.
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile 26% di B) € 13.000
Imposta dovuta 26% di C) € 13.000
Non cambia nulla, quindi, per quanto riguarda le vendite di oro da investimento per cui si possiede una fattura di acquisto a proprio nome che continueranno ad essere tassate solo sulla effettiva plusvalenza (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto)
nella percentuale del 26%.
Compensazione minusvalenze con plusvalenzeLa normativa oro dispone che nel caso si sia verificata una minusvalenza (Capital Loss), ossia una perdita derivante dalla vendita dell’oro ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta.Nel caso non si realizzino plusvalenze, nel termine di 4 anni dal conseguimento delle minusvalenze da compensare, il residuo andrà perduto (Art. 68, comma 5 del TUIR).
Dove vanno dichiarate le tasse sulla vendita dell’oro?Come dichiarare queste tasse?
Semplicemente inserendo la plusvalenza nel
quadro RT della sezione II del modello denominato “
Redditi Persone fisiche“. Nel caso in cui il vostro investimento in oro sia stato effettuato all’estero è necessario specificarlo nel quadro RW dello stesso modulo.
Il vostro commercialista certamente saprà che se doveste registrare delle
minusvalenze su altre compravendite di oro, il discorso cambierebbe.
La minusvalenza è l’esatto contrario della plusvalenza, ossia una differenza negativa fra valore di acquisto e di vendita di un qualsiasi prodotto finanziario. Essa chiaramente non solo non genera imposte da pagare, ma le riduce.
Le plusvalenze sono infatti tassate al netto delle minusvalenze della stessa categoria. Chi può vendere oro da investimento con l’esenzione IVA?Per ottenere l’enorme vantaggio di non avere una tassazione sull’oro da investimento è necessario acquistare il metallo prezioso solo presso
Operatori Professionali in Oro autorizzati dalla Banca d’Italia, tra i quali c’è Numismatica Ranieri S.r.l.
La Banca d’Italia fa una selezione serrata e concede tale autorizzazione solo alle aziende che superano determinati criteri di
onorabilità più altre valutazioni. L’elenco degli operatori professionali in oro è consultabile sul sito della Banca d’Italia, dal momento che essi sono riuniti in un
albo.
Acquisto a titolo gratuitoNel caso di acquisto a titolo gratuito, la normativa oro richiede che il valore d’acquisto da considerare sia quello dichiarato in tale momento e corrisponderà al valore di mercato vigente in tale momento. Anche in questo caso il privato, non rientrando tra i soggetti indicati dall’ Art. 7 del DPR 605/1973, non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’ Anagrafe Tributaria.
Come stabilito dall’ Art. 2, commi dal 24 al 54 del D.L 3 Ottobre 2006 n.262 sono state reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione.
La presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario fa scattare l’obbligo degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’oro ricevuto.
Il valore così calcolato secondo la normativa oro andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni.
- Coniuge e parenti in linea retta – Aliquota al 4% per somme superiori ad 1 milione per ogni beneficiario
- Fratelli e sorelle – Aliquota al 6% per somme superiori a 100.000 € per ogni beneficiario;
- Parenti ed affini – Nessuna franchigia ed Aliquota al 6%
- Soggetti diversi – Nessuna franchigia ed Aliquota al 8%
Il valore indicato nella dichiarazione diventerà il cosiddetto “costo fiscale di acquisto” dell’erede al fine dell’applicazione dell’imposta sul Capital Gain in capo all’erede.
Art.4 – Dichiarazioni ed adempimenti previsti per leggeOperazioni di importo pari o superiore a 12.500 €
Per operazioni relative a transazioni in oro da investimento di importo pari o superiore a 12.500 € vige l’obbligo di dichiarazione all’ Unità d’Informazione Finanziaria (UIF).L’obbligo scatta nel caso di:
1. Cessioni dall’estero e verso l’estero;
2. Cessioni nel territorio nazionale;
3. Operazioni in oro fisico da investimento a titolo gratuito (Trust, successioni, donazioni)
4. Cessioni “estero su estero” di oro.
Nel caso non venga rispettato l’obbligo scatterà una sanzione che potrà variare dal 10% al 40% del valore negoziato. (art. 4 della legge 17.01.2000, n. 7).
La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo nel quale l’operazione è avvenuta.
Nel caso di operazioni cui ai punti 1) e 4) la comunicazione dovrà avvenire prima dell’operazione e la copia di suddetta comunicazione ed il documento di avvenuta trasmissione all’ UIF dovrà accompagnare l’oro.
Il valore dell’oro indicato in sede di dichiarazione di successione assume rilevanza quale “costo fiscale di acquisto” dell’erede (ovvero “valore fiscale di carico”), ai fini dell’applicazione dell’imposta sul capital gain in capo a quest’ultimo. In altri termini, in caso di successiva cessione dell’oro da parte dell ’erede, la plusvalenza (capital gain) tassabile ad aliquota del 26% deve determinarsi per differenza tra il corrispettivo di vendita dell’oro ed il valore attribuito all’oro in sede di dichiarazione di successione.
Articolo 5 e 6 – Disposizioni finali ed Abolizione MonopolioL’Articolo 6 della legge 7/2000 abolisce il monopolio dell’oro da parte dell’Ufficio italiano dei cambi, abrogando il Decreto Legislativo luogotenenziale n.331 del 17 maggio 1945, consentendo ai residenti in Italia di comprare e vendere oro da investimento senza imposta sul valore aggiunto.
N.B Le informazioni qui riportate non devono essere ritenute in alcun modo esaustive. Considerate di rivolgervi ad un commercialista od un consulente fiscale.Per ottenere maggiori informazioni contattaci per ottenere una consulenza in materia d’investimento in oro.